Giustizia: risarcito cittadino recluso in carcere senza spazi, le ragioni di una sentenza
di Patrizio Gonnella
Italia Oggi, 16 settembre 2011
Il ministero della Giustizia è stato condannato dal giudice di sorveglianza di Lecce Luigi Tarantino con ordinanza n. 17/10 a risarcire il detenuto maghrebino Slimani Abdelaziz costretto a vivere nel carcere salentino in spazi molto ristretti a causa del grave sovraffollamento.
La cifra oggetto del risarcimento è simbolica, ossia 220 euro. La decisione, formalmente assunta il 9 giugno 2011, è stata resa pubblica nei giorni scorsi. È la prima volta che la magistratura di sorveglianza interviene a gambe tese contro l’amministrazione penitenziaria sollecitando, seppur indirettamente, iniziative volte ad affrontare il problema del sovraffollamento nelle carceri. Un precedente del genere si incontra nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. Il caso, del luglio 2009, era quello del bosniaco Soulemanovic, detenuto a Rebibbia a Roma. L’Italia fu condannata in quell’occasione a pagare 1.000 euro a titolo di risarcimento. Ad oggi pendono centinaia di ricorsi presso i giudici di Strasburgo. È invece una novità giuridica l’interessamento di giudici nazionali. Il reclamo del detenuto tunisino recluso a Lecce era del giugno 2010.
Nel suo reclamo lamentava di essere relegato “all’interno di una cella della grandezza di circa 11,50 mq, dotata di un’unica finestra, con annesso servizio igienico privo di finestra, unitamente ad altri 2 detenuti, fruendo di letti a castello, il più alto dei quali situato ad appena 50 cm. dal soffitto”. In questa condizione, si legge nell’ordinanza, “era stato costretto a trascorrere all’interno della suddetta cella 18 ore al giorno; il bagno della cella non sarebbe stato provvisto di acqua calda e l’impianto di riscaldamento nel periodo invernale sarebbe stato acceso solo dalle ore 20 alle ore 21”. Ogni detenuto aveva quindi a disposizione meno di 4 metri quadri, uno spazio troppo piccolo e quindi ritenuto lesivo della sua dignità umana.
Il magistrato salentino, in apertura della sua decisione, sottolinea l’assoluta novità di questa decisione nel panorama giurisprudenziale. Essa si fonda sull’assunto che il detenuto, così come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 26 del 1999, resta titolare, nonostante la situazione di detenzione, di diritti soggettivi non comprimibili a tutela dei quali dispone di poteri di reclamo nei confronti del giudice di sorveglianza. Quest’ultimo è a sua volta investito di pieni poteri giurisdizionali.
Così affermava perentoriamente la Consulta 12 anni fa: “L’idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all’organizzazione penitenziaria è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti”. Di fronte all’inerzia del legislatore, che non ha mai modificato l’articolo 69 dell’ordinamento penitenziario così come richiesto dalla Corte, quest’ultima ha ribadito la necessaria piena tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti nella più recente sentenza n.266 del 2009.
La magistratura di sorveglianza è quindi ormai titolata non solo a bocciare decisioni dei singoli direttori ma anche a pretendere adeguamenti ai propri dettami e a imporre risarcimenti ogniqualvolta un diritto è violato. La quantificazione del risarcimento, non essendo stato rilevato un danno biologico, è avvenuta applicando un criterio meramente equitativo.
Infine sia la Corte di Strasburgo che il giudice di Lecce si sono rifatti agli standard minimi di spazio decisi dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e di ogni forma di trattamento inumano e degradante secondo cui, perché la detenzione sia regolare, ogni detenuto in cella singola deve avere almeno 7 metri quadri a disposizione e ogni detenuto in cella multipla almeno 4 metri quadri a disposizione. Il ricorrente recluso nel carcere di Lecce ne disponeva di meno di 4.

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