Volontariato e nuova riforma del Testo Unico

È ormai in vigore il decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009) che contiene un nuovo intervento sul D.Lgs n. 81/2008 (vedi i flash di febbraio, aprile e maggio 2009). Tutti i commentatori hanno sottolineato la portata delle modifiche ed integrazioni introdotte, tanto che si può parlare di una nuova riforma della disciplina in materia. Stanti le numerose novità, anche su aspetti salienti della disciplina, e in continuità con quanto già in precedenza scritto in proposito, verranno prese in esame solo alcune tematiche.

In primo luogo in questo Flash, stante la rilevanza per il mondo associativo, torniamo sul campo applicativo del Testo Unico.

Il D.Lgs. n. 106/2009 non ha apportato innovazioni alla nozione di lavoratore tutelato: è riaffermato infatti l’affrancamento dal modello del lavoro subordinato, ricomprendendo nel campo applicativo ogni prestatore di lavoro il quale, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, ad esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari.

Sono inoltre rimaste invariate anche le altre figure equiparate dalla norma, vale a dire i soci lavoratori o gli associati in partecipazione d’opera, ed è stato confermato il principio secondo cui i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, sono tutelati solo nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

Ma quello che più interessa, anche perché la questione riguarda in primis il terzo settore, è che il D.Lgs n. 106/2009 è intervenuto in modo radicale sulla disciplina che riguarda i volontari. Dopo la riforma, di fatto, tali figure, in precedenza annoverate tra i lavoratori “equiparati” ai fini della sicurezza, non rientrano più nel particolare regime di salvaguardia giuridica e gestionale tipico dei lavoratori in senso stretto.

Il nuovo art. 3 del T.U. (3° co.) ha infatti introdotto un nuovo regime per i volontari, rinviando ad un successivo Decreto interministeriale, da emanarsi entro il 31 dicembre 2010, che dovrà definire norme attuative che tengano conto delle particolari modalità di svolgimento del volontariato, in particolare nell’ambito delle “cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del Fuoco”.
Nessun riferimento, anche nel testo attualmente in vigore, vi è pertanto alle associazioni di promozione sociale di cui alla l. n. 383/2000, in cui nella maggior parte dei casi ci riconosciamo; comunque la sede del decreto interministeriale, appena ricordato, dovrebbe essere la sede migliore per comprendere la reale portata della norma.
In attesa del decreto interministeriale, il successivo comma 12-bis stabilisce che, nei confronti dei soli “volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile”, si applica lo stesso regime previsto per i lavoratori autonomi (art. 21).

In particolare i volontari, sinteticamente, dovranno:

a) utilizzare attrezzature di lavoro, messe a disposizione dai soggetti ospitanti, conformi alla normativa sulla sicurezza,
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli secondo quanto previsto dalla specifica normativa in materia,
Gli stessi volontari, così come sopra specificati, “relativamente ai rischi propri delle attività svolte”, e comunque “con oneri a proprio carico”, hanno inoltre la facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria ordinaria;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Posto che è rimessa alla volontà del volontario e della istituzione ospitante concordare “le modalità di attuazione delle tutele” appena descritte – stante la vaghezza di tale previsione, sarà comunque necessario un chiarimento ministeriale – particolari obblighi sorgono comunque ove il soggetto ospitante sia anche un datore di lavoro, e cioè ove siano presenti anche lavoratori subordinati.
In tal caso è previsto il dovere di fornire al volontario ” (…) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione”.

In conclusione – riservandoci di intervenire con successivi Flash sulle altre importanti novità introdotte dal D.Lgs. n. 109/2009 relativamente alla disciplina concernente i lavoratori dipendenti ed “equiparati” – si ribadisce che, allo stato, la nuova disciplina continua a non prendere in considerazione il lavoro volontario tout court, ma solo quello prestato in particolari istituzioni (ad es. nelle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, nelle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, nonché negli Enti di servizio civile), che pur presenti nell’associazionismo ARCI, non corrispondono al modello organizzativo prevalente e vale a dire l’associazione di promozione sociale.
Ufficio Studi
Filo Rosso Aggiornamenti
Roma, 23 ottobre 2009

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