Carcere a casa per 21mila detenuti Pronto il documento, deciderà il Consiglio dei ministri. Nuovi istituti di pena in Liguria

ROMA. Cinque righe e cambia la detenzione. Che si accorcia di un anno «nei confronti di detenuti perreati di non particolare gravità». Ovvero: quasi 21mila persone. Saranno fuori dal carcere a breve, se passeranno le cinque righe inserite a pagina 9 del Piano Carceri, in discussionedomaniovenerdìalConsiglio deiministri.Eche prima ancora d’innovare l’ordinamento penitenziario nel quale andrà inserita la modifica, se passasse ribalteranno la vita dei detenuti. Alleggerendo di non poco il sovraffollamentodei «206istitutipenitenziari » italiani, gravati da «64.859detenuticonuninarrestabile trend di crescita, documentato dall’andamento verificatosi tra il luglio 2006 e il luglio 2009». Del plotone degli oltre 60mila, «nel settembre2009secondolestimedelDap, il Dipartimento amministrazione carceraria circa il 32% scontava pene residuenonsuperiori aunanno».Potrebbero dunque giovare di un’uscita anticipata. Già perché anche in caso di costruzione di nuove carceri a Genova è previstauna struttura «”flessibile”da 450posti»,aSavona,invece,una«tradizionale » per 200 detenuti non si risolverebbe il problema. Il sovraffollamento c’è. Di più: ci sarà. E non si può andare avanti a colpi di indulto e amnistia com’è accaduto in questi primi sessant’anni. Il motivo? Sta nella premessa stessa delle 40 pagine del testo: «Nel nostro Paese, la situazione di sovraffollamento può certamente essere definita endemica». Emica per colpa esclusiva degli extracomunitari. Come viene affermato nelPianoCarceri. Nè si può continuare a fare «sistematico ricorso, quasi con cadenza biennale, a provvedimenti di clemenza (amnistia e indulto)». Ergo, come accade nel resto d’Europa, non resta che pensare a mandare agli arresti domiciliari con un annod’anticiposulfinepenachinon è mafioso, terrorista, stupratore, assassino o rapitore. Tutti coloro non condannati per gravi delitti. E chi non avesse una «propria abitazione »? O «altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza »? Recita il comma 2 dell’articolo 1: «La direzione dell’istituto penitenziario accerta, tramite la polizia penitenziaria o gli uffici dell’esecuzionepenale esterna, la concretapossibilità del luogo esterno nel quale proseguire la detenzione». Ovviamente, escludendodalloscontodidodici mesi i recidivi. Evitando così il «concreto pericolo che il condannato commetta altri delitti». La misura «disposizioni per l’espiazioni di pene detentivenonsuperiori a 1 anno nei confronti di detenuti per reati di non particolare gravità » essendo nuova di zecca, andrà infilatanell’ordinamentopenitenziario. Ci vorrà invece una modifica al codice penale, per l’inserimento dell’articolo 2. Che regola (già) l’evasione. Ma che prevede pene più dure per chi evadesse dagli arresti domiciliari o dalle strutture ammesse dall’articolo 1. Sempre che il testo passicosìcom’èinConsigliodeiministri, arrivando poi alle Camere per la modifica al codice penale, nell’articolo 385. Sull’evasione, appunto. Èprevisto che chi volesse avventurarsi in evasioni, dopo aver beneficiatodell’uscitaanticipatadalcarcere «è punito con la reclusione da 1 a 3 anni». Che passano «da 2 a 5» se la fuga avviene «con violenza o minaccia verso le persone». Se poi per evadere s’impugnano armi o ci si fa aiutare da più persone, si va «da 3 a 6 anni».Unica chance di ottenere comprensione è la consegna spontanea.Se pentito, l’evaso si costituisce, se ne terrà conto.Emagari i 6 anni potrebbero ridursi un po’. Ammesso che i due articoli passino dritti dritti inConsiglio deiministri e non s’incaglino poi in aula. P.AL.

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