Stranieri, il mezzo flop della sanatoria fatta per pochi
Manifesto 29/9/09
Sbilanciamoc .info
Grazia Naletto
La regolarizzazione «selettiva» sta per volgere al termine. Chi non lo avesse ancora fatto, ed è titolare dei requisiti necessari, ha tempo fino al 30 settembre per regolarizzare la posizione lavorativa di una collaboratrice domestica o di un massimo di due assistenti familiari. Sinora le domande presentate sono molto inferiori alle 500-600 mila attese dal ministero degli interni: sono 151.703 secondo i dati ufficiali aggiornati al 22 settembre, in maggioranza collaboratrici domestiche (88.008).
Sebbene i dati degli ultimi giorni registrino un aumento, difficilmente il dato definitivo confermerà le previsioni e raggiungerà le 341.121 domande di regolarizzazione presentate nel 2002 solo per il lavoro domestico.
I motivi che possono spiegare questo risultato sono molteplici. In primo luogo la tipologia dei requisiti richiesti.
1) Il versamento di un contributo forfettario di 500 euro da parte del datore di lavoro è in realtà pagato nella quasi totalità dei casi dagli stessi lavoratori e in caso di mancato accoglimento della domanda non sarà restituito. Non tutti sono disponibili a rischiare.
2) Per l’assunzione di una collaboratrice domestica il reddito imponibile minimo richiesto (20 mila euro) sale a 25 mila euro se il datore di lavoro non lo raggiunge autonomamente e deve integrarlo con quello di un altro familiare convivente. 3) Il tetto minimo di 20 ore di lavoro settimanali. La forma di collaborazione domestica più diffusa è quella «a ore», in media tra le quattro e le sei ore settimanali: per raggiungere il minimo di 20 ore la lavoratrice deve avere in corso almeno 3-4 rapporti di lavoro. La regolarizzazione in corso, a differenza di quella del 2002, non consente di cumulare diversi rapporti di lavoro: la domanda deve essere presentata da un unico datore di lavoro per un minimo di 20 ore settimanali. 4) La necessità di indicare il domicilio (che dovrà risultare «idoneo» al momento della stipula del contratto di soggiorno) costituisce un altro ostacolo: per legge il cittadino straniero non può stipulare un contratto di locazione se non è titolare del permesso di soggiorno. Se non convive con il proprio datore di lavoro, è «ospite» di proprietari che affittano al nero oppure vive in alloggi il cui contratto di locazione è intestato a qualcun altro. In entrambi i casi, chi «ospita» può avere una certa reticenza a dichiarare alle autorità di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla presentazione della domanda, di ospitare un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno.
Ma forse la ragione principale è un’altra. La retorica sicuritaria e esplicitamente xenofoba che ha accompagnato l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale e il complesso delle norme che inaspriscono la disciplina sull’immigrazione, ha contribuito da un lato a diffondere nelle famiglie la paura di «esporsi» («se la domanda di regolarizzazione non viene accettata che cosa succede?») dall’altro ad alimentare il razzismo. E il razzismo certo non favorisce la tutela dei diritti.
Si dirà: si tratta comunque di un provvedimento positivo che consente a migliaia di persone straniere di uscire dall’invisibilità. E’ vero, ma esclude le migliaia di lavoratori stranieri che lavorano al nero nel settore agricolo, in quello edile, turistico e della ristorazione nonché in molte piccole imprese manifatturiere. E’ stata ventilata la possibilità, da parte di alcuni membri del governo, di un prossimo provvedimento rivolto a sanare questi lavoratori. E’ augurabile che arrivi al più presto.

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