Prime 4 condanne per clandestinità – Un difensore invoca l’articolo 3 – Il giudice di pace ha deciso due espulsioni nei confronti di algerini e ha respinto l’eccezione di costituzionalità

MILANO – Prime quattro condanne, a Milano, per il reato di clandestinità introdotto dal nuovo pacchetto sicurezza. Nei primi otto processi celebrati nel capoluogo lombardo da quando, l’8 agosto, è entrato in vigore il reato di clandestinità, il giudice di pace Antonio Mazzella ha condannato due algerini alla pena pecuniaria di 5 mila euro, sostituita dall’espulsione dall’Italia per almeno 5 anni. Altre due condanne a pene pecuniarie per due nordafricani; respinta un’eccezione di costituzionalità presentata dal difensore di un immigrato ucraino.

ESPULSIONI E AMMENDE – Il primo clandestino processato, Omar Rouis, si trovava già in carcere in seguito a una condanna a un anno e 4 mesi per spaccio. Per lui il pm aveva chiesto la condanna a 5 mila euro; il giudice ha sostituito l’ammenda con l’espulsione dall’Italia. Alla decisione di è opposto Gabriele Sartirana, difensore di Omar Rouis: «Non può essere espulso – ha spiegato il legale – in quanto è ancora pendente un procedimento per il quale Rouis è stato condannato, in agosto, per spaccio di droga. Ha riportato una condanna nel processo per direttissima, ma a questo punto bisogna celebrare ancora il processo in appello. Pertanto non può essere espulso». Il giudice Antonio Mazzella, su richiesta del pm Isabella Arena, ha poi inflitto una seconda condanna per il reato di immigrazione clandestina, in un processo in cui era imputato un altro algerino, il quale ha anche in corso un procedimento per ricettazione. Anche in questo caso la condanna è stata una ammenda di 5 mila euro, sostituita dall’espulsione. Il giudice ha inoltre condannato due nordafricani ad un’ammenda di 7.500 euro, ridotta a 5 mila nel caso in cui sia pagata in 60 giorni. L’ammenda non è stata sostituita con l’espulsione, come nei precedenti due casi.

L’ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE – In un altro processo per clandestinità, nei riguardi di un ucraino, il difensore ha sostenuto l’incostituzionalità della nuova norma – che punisce il reato di immigrazione clandestina – in relazione all’articolo 3 della Costituzione, secondo il quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Il giudice ha respinto l’eccezione di costituzionalità della norma, limitandosi a spiegare che l’introduzione di questo tipo di reato rientra nella sfera delle scelte demandate al legislatore. Il processo nei confronti dell’ucraino è stato aggiornato al 23 settembre.

NON SI E’ PRESENTATO – È stato infine rinviato il processo per clandestinità a un egiziano, in quanto l’imputato non si è presentato e, pertanto, il suo avvocato ha sostenuto che il suo assistito non era a conoscenza dell’imputazione. È il solo immigrato, tra gli otto processati oggi a Milano, al quale è contestato il solo reato di clandestinità e non invece altro. «Il problema – ha spiegato il suo legale, Alessandro Freddi – è che non sappiamo dove si trovi: non sappiamo quindi se si trova a piede libero o invece trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione. Il dato di fatto è che la citazione in giudizio deve essere notificata nelle sue mani e, nel caso di notifica al difensore, è necessario che l’imputato ne sia informato, cosa che non è stata possibile fare in questo caso». Da qui il rinvio.
16 settembre 2009

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