Clandestini (e polizia) nel labirinto della legge

Secolo XIx 7/8/09

editoriale
«Non faremo crociate contro i clandestini», si affretta a ripetere il questore di Genova Salvatore Presenti. Ed è un modo garbato per ribadire che il nuovo reato di «clandestinità», in vigore da domani, merita perlomeno un laborioso rodaggio. La norma forse più simbolica del pacchetto sicurezza diventato legge, quella che trasforma in criminale qualunque straniero privo del permesso di soggiorno anche se ha documenti veri e non ha commesso altri reati, è un mistero pure per gli addetti ai lavori, sospesa fra la possibilità di rivelarsi una mannaia o una bolla di sapone. Più prosaicamente, sussurrano avvocati e giudici che dovranno farci i conti sul campo in attesa di capire se esistono profili d’incostituzionalità, è concepita come una sponda, uno spettro molto confuso ma inquietante usato per terrorizzare ogni immigrato irregolare.
La madre di tutte le incertezze è stata la rinuncia all’impostazione originaria. Che diceva: qualunque extracomunitario non in regola va arrestato. Dal momento che le carceri del nostro Paese stanno straripando (è notizia di mercoledì, per esempio, l’obbligo imposto all’Italia di risarcire un bosniaco detenuto in condizioni inumane) e le manette senza aver fatto praticamente nulla sembravano un po’ eccessive, quell’impronta oltranzista è stata archiviata in fretta e furia. Ma siccome il reato di clandestinità fa effetto sulla pancia dell’elettorato, ecco il tampone: niente carcere, ma processo per direttissima davanti a un giudice di pace e una super-multa o l’espulsione come pena. Che cosa succede, concretamente?
Proviamo a immaginare che un ecuadoriano con passaporto, senza precedenti penali o denunce, ma sprovvisto del permesso di soggiorno, venga intercettato domani pomeriggio nei vicoli di Genova o in qualsiasi altra città italiana. In questo momento ha già commesso un reato. Lo accompagnano in questura, gli fanno le foto segnaletiche. E poi? Possono trattenerlo fino al processo per direttissima, anche se l’arresto non è consentito? Su questo punto esistono pareri discordanti. Forse no, perché ci sarebbe un limite di tempo per l’identificazione. O forse sì, perché altri paragrafi spalancano la possibilità di andare dalla guardina all’aula senza passare da casa.
I giudici di pace, a loro volta, guardano con terrore la nuova competenza, ribadendo che fra multe contestate e beghe di vicinato, le scrivanie sono già abbastanza ingombre. Sta di fatto che hanno due opzioni: multa o espulsione. Ma quale clandestino pagherà da cinquemila a diecimila euro? Oppure: se l’espulsione è impossibile il giorno della sentenza perché non ci sono aerei disponibili, cosa succede? Se il clandestino è una badante, ma la sanatoria scatterà da settembre, è lo stesso?
La ruota di scorta è rappresentata dalla possibilità di cacciare un irregolare per via “amministrativa”, non perchéè stato condannato. E però c’è il solito problema: se l’immigrato ha documenti veri, e quindi non può essere accompagnato nei centri di permanenza temporanea ribattezzati Cie, e mancano i velivoli per rimpatriarlo? Soprattutto: quanto cambia, davvero, la situazione? Quanto ci hanno capito gli agenti che da domani dovrebbero dare un giro di vite? L’unica certezza è uno spauracchio tanto diffuso quanto informe, che rischia di fomentare i ricattatori («paga sennò ti denuncio», mentre le vittime tacciono i ricatti perché andando in caserma rischierebbero di autodenunciarsi) e dissuade le forze dell’ordine dai controlli a raffica, che scaraventano in un ginepraio. Sarebbe il top dei cortocircuiti operativi, a prescindere dal dibattito sul “principio”. E cioè una legge creata per infondere sicurezza che, al contrario, genera un indotto d’illegalità ed è così contorta da essere usata meno delle precedenti.
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