Immigrati, per il foglio di via si deve passare dal giudice di pace
Secolo XIX 10/07/2009
la querelle
La Questura di Genova riteneva più semplice consegnare il documento direttamente nei suoi locali: no del Csm
genova. Niente scorciatoie: il foglio di via che certifica l’espulsione degli stranieri non può essere consegnato direttamente in Questura dopo il fermo: bisogna passare dal giudice di pace. Lo dice il Csm, mettendo così fine a una querelle nata proprio a Genova.
Il 14 ottobre scorso il presidente del Tribunale, Antonino Dimundo, ha trasmesso al Consiglio superiore della magistratura un quesito circa la domanda di accompagnamento alla frontiera degli stranieri, chiedendo chiarimenti sui locali da utilizzare per la convalida dei provvedimenti d’accompagnamento emessi dal questore. La questione era nata da una richiesta del questore di Genova di intervenire sul coordinatore dell’Ufficio del giudice di pace affinché, come per il passato, le udienze di convalida dei provvedimenti fossero tenute negli appositi locali allestiti presso la Questura, segnalando che il coordinatore aveva invece disposto che le udienze si tenessero nei locali dell’ufficio del giudice di pace. Questo, secondo il questore, allungava la pratica vista “la necessità che gli stranieri fossero trasferiti nei locali dell’ufficio del giudice di pace”, “i ritardi nei procedimenti di convalida” ed il “pericolo che gli stranieri si sottraessero alla vigilanza degli agenti di polizia, non essendo possibile adottare nei loro confronti i mezzi di coercizione normalmente adoperati nei confronti dei detenuti”.
A questo il coordinatore aveva risposto confermando che le udienze di convalida dovevano essere tenute nei locali dell’ufficio del giudice di pace, secondo quanto disposto dal Csm e citando una circolare precisa. Questa settimana il plenum del Csm si è espresso, rispondendo al quesito del presidente del Tribunale di Genova e dando ragione al giudice di pace. Nella motivazione della Proposta A – (quella approvata, con i voti di Pepino, Cesqui, Berruti, Carrelli, Maccora, Mannino, Pilato, Roia, Romano), si legge – con riferimento alla circolare precedente – «che la salvaguardia primaria dei valori di libertà coinvolti e la necessità di tutelare anche l’immagine di imparzialità del giudice, imponessero di ricorrere al supporto logistico ed organizzativo fornito dalle questure solo in via residuale e quando non fosse possibile procedere alle convalide accompagnando lo straniero presso l’ufficio del giudice». Pertanto «ritiene il Consiglio che non vi siano ragioni per contraddire la precedente interpretazione». E quindi vanno usati i locali del giudice di pace.
Ma nel Csm vi era anche un’altra interpretazione, la proposta B votata dal proponente Cosimo Maria Ferri, con Patrono, Saponara e Anedda. Bocciata. «Appare evidente che i locali – spiega il testo – ove devono svolgersi le udienze in questione sono di regola quelli messi a disposizione dal questore, purché idonei alle necessità delle udienze stesse. Sempre a norma della stessa legge, tale scelta è stata determinata dal ‘fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida’, che evidentemente può essere maggiormente perseguita tenendo le udienze in locali il più vicino possibile al luogo ove si trovino le persone interessate, piuttosto che presso l’ufficio del giudice di pace. Sul piano funzionale, inoltre, tale soluzione consente di risparmiare tempo, costi e tutti gli altri inconvenienti dei trasferimenti ogni qual volta i locali scelti dal questore siano più vicini se non addirittura limitrofi al luogo ove si trovino gli interessati (come di regola dovrebbe accadere) rispetto all’ufficio del giudice di pace». Questo diceva la proposta B. Che, però, non ha avuto il via libera rispetto alla soluzione “garantista” che ha avuto la meglio.
m.l.

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