Un bavaglio per magistrati e giornalisti

Manifesto 12/6/09

IL DDL

ROMA
Meno libertà per i magistrati, ma anche per i giornalisti; introduzione del concetto di «evidenti indizi di colpevolezza» per poter richiedere le intercettazioni telefoniche che saranno sempre possibili anche per le indagini di mafia e terrorismo, ma sottoposte al limiti temporali ben precisi. Sono solo alcune delle restirzioni introdotte dal disegno di legge sulle inrtercettazioni telefoniche approvato ieri dalla Camera. E’ previsto nche un ulteriore restrigeimento della pososbilitò per un giudice di parlare di un procedimento in corso. Chi lo farà avrà l’obbligo di astenersi e sarà sostituito se iscritto nel registro degli indagati per rivelazione del segreto d’ufficio.
Le nuove norme prevedono poi una sanzione pecuniaria compresa tra i 500 e i 1.032 euro per pubblici ufficiali e magistrati che ometteranno di esercitare «il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione o pubblicazione delle intercettazioni». Potranno essere intercettati tutti i reati con pene oltre i 5 anni, compresi quelli contro la Pubblica amministrazione; ingiuria; minaccia; usura; molestia; traffico-commercio di stupefacenti e armi; insider trading; aggiotaggio; contrabbando; diffusione di materiale pornografico anche relativo a minori. Si potrà fare ricorso alle «cimici» solo per spiare luoghi nei quali si sa che si sta mettendo in atto un’attività criminosa. Unica eccezione per i reati di mafia, terrorismo e per quelli più gravi. Ma anche in questo caso i limiti posti sono pesanti. Non si potrà infatti intercettare per più di 60 giorni: 30 più 15 più 15. Per reati di mafia, terrorismo o minaccia col mezzo del telefono si può arrivare a 40 giorni prorogabili di altri 20. Previsto un tetto di spesa stabilito dal ministero della Giustizia, sentito il Csm. Entro il 31 marzo ogni procuratore trasmetterà al Dicastero di Via Arenula una relazione sulle spese per le intercettazioni dell’anno precedente.
Sul versante del diritto di cronaca resta vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare. Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto. Vietata invece la pubblicazione delle intercettazioni anche se non più coperte da segreto, fino alla fine delle indagini preliminari.

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