«Non sono respingimenti ma vere deportazioni»

Manifesto 13/5/09

IL MAGISTRATO L’operazione viola anche la Carta

Cinzia Gubbini
ROMA
Domenico Gallo, magistrato presso il Tribunale di Roma, studia da anni questioni attinenti il diritto internazionale e i diritti dell’uomo. Lo intervistiamo sui respingimenti in Libia decisi dal governo italiano e sulle implicazioni presenti e future.
Dottore, i respingimenti verso la Libia sono legittimi?
Assolutamente no.
Di cosa parla, dunque, chi dice che questa operazione è legale, a partire dal presidente del Consiglio?
Probabilmente si riferisce a una missione europea che si chiama Frontex e che riguarda la sorveglianza delle frontiere per contrastare lo sbarco di migranti irregolari. Ma qui ci troviamo di fronte a una situazione completamente diversa. Non si tratta di dissuadere uno sbarco. Stiamo parlando di persone che sono state prelevate, fatte salire su navi militari italiane e quindi assoggettate alla sovranità italiana – il codice penale dice che la nave è territorio italiano. Inoltre, sono state sottoposte a un provvedimento coercitivo, nel momento in cui sono state riaccompagnate verso un paese dove non volevano andare. Un provvedimento per giunta collettivo, non individuale. Quindi, più che un’espulsione collettiva è stata una deportazione collettiva. Questo tipo di procedura è vietata dal diritto penale internazionale: in tutte le convenzioni internazionali è contemplato il divieto di espellere collettivamente gli stranieri.
Cosa avrebbero dovuto fare gli italiani?
Avrebbero dovuto attuare la lege Bossi-Fini. Che, all’articolo 10, prevede il cosiddetto «respingimento differito». Gli stranieri bisognosi di un soccorso possono essere respinti dopo essere stati salvati. Ma il provvedimento adottato dal prefetto deve essere individuale. La legge inoltre esclude, all’articolo 19, le persone minori di anni 18, le donne in stato di gravidanza, i richiedenti asilo, le persone che potrebbero essere soggette a atti persecutori nel paese di riammissione.
A proposito del paese di riammissione, cosa si può dire sulla Libia?
Che non è un paese sicuro. L’Italia può ovviamente stipulare accordi con la Libia, ma essi non possono essere contrari a norme imperative del diritto internazionale. E quello firmato prima da Amato e poi da Berlusconi non costringe di certo il nostro paese a consegnare chi viaggia sui barconi alla Libia. Semplicemente, la Libia accetta le persone che l’Italia decide di rimandare indietro. Ma l’utilizzo o meno di questa procedura dipende dall’Italia. Ovviamente l’Italia non si obbliga a violare le proprie norme in materia di immigrazione, come anche il rispetto della Convenzione di Ginevra sui richiedenti asilo e rifugiati. Questa Convenzione non impone di accettare le domande, ma impone il divieto di espellere i richiedenti asilo che uno Stato non vuole verso un paese dove potrebbero subire persecuzioni. Quindi, nel caso dei respingimenti di questi giorni, l’Italia sta violando le sue stesse leggi, le leggi internazionali e anche la Costituzione che non consente di derogare agli obblighi internazionali.
Perché la Costituzione prevede anche questi casi?
Sì, è il nuovo articolo 117, come modificato dalla riforma del titolo V, il cosiddetto federalismo. In cui si specifica che la potestà legislativa di stato e regioni si esercita non solo nel rispetto della Costituzione, ma anche «dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Prima di questa riforma c’era un ampio dibattito giuridico sulla possibilità o meno di violare gli obblighi internazionali, che questa nuova formulazione ha superato.
Ma se l’Italia decidesse di non caricare più i profughi a bordo delle navi militari, e decidesse di creare una specie di blocco navale, sarebbe legittimo?
E’ qui che c’è una schizofrenia, politica e legislativa. Non puoi fare una missione militare che impedisca a una nave di profughi di sbarcare sulle tue frontiere, visto che sei obbligato ad affrontare il problema se abbiano o meno il diritto di asilo. Se uno stato volesse attuare un blocco navale, allora dovrebbe aprire degli uffici preposti al vaglio delle domande di asilo nei paesi di partenza.
Anche questo è un argomento che sta prendendo piede. Ma è lecito che uno Stato «sposti» le proprie frontiere in un paese terzo?
Innanzitutto un’operazione di questo tipo richiederebbe la collaborazione del paese terzo: parliamo anche della necessità di trattenere queste persone per un determinato periodo, quindi si dovrebbero creare delle Commissioni ad hoc, inoltre andrebbe garantito un vaglio giurisdizionale. Si tratta di atti di sovranità esercitati in un altro Stato. Si potrebbe fare soltanto in presenza di un accordo di ferro. Mi sembra piuttosto problematico. Si tratterebbe poi di aprire uffici europei, poiché le persone che approdano in Italia, o a Malta, in realtà vogliono chiedere asilo anche ad altri paesi dell’Unione.
Ma la Convenzione Dublino II impone di presentare la richiesta nel primo paese di approdo…
Ecco, questo mi sembra un limite che i paesi europei dovrebbero superare: è chiaro che non si può scaricare tutto il peso sui paesi rivieraschi.
Tornando ai respingimenti, siamo di fronte al tramonto dei diritti indivduali?
Credo che il fenomeno di fondo sia la caduta dell’universalità. Dal respingimento dei profughi alle nuove leggi in approvazione sull’immigrazione, osserviamo l’esclusione di una parte dell’umanità dal godimento dei diritti fondamentali che una volta erano concepiti come universali. Di fatto, non viene più contemplata un’unica famiglia umana.

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