Nuovi orari di apertura e chiusura per discoteche, bar e sale da gioco
Secolo XIX 29/04/09
pietra
IL SINDACO Luigi De Vincenzi ha emesso un’ordinanza per regolamentare gli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione alimenti e bevande, sale da gioco, sale da ballo e stabilimenti balneari e attività artigianali che somministrano alimenti e/o vendono per asporto. Per questi ultimi, se prima non c’erano vincoli, ora sono liberi di determinare l’orario di apertura e chiusura al pubblico con un massimo di orario giornaliero di 15 ore, anche non continuative. L’apertura è fissata alle ore 9 e la chiusura entro le ore 24 nel periodo invernale e entro l’una nel periodo estivo.
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono restare aperti al pubblico per un minimo di 6 ore giornaliere e fino ad un massimo di 18 ore giornaliere. All’esercente la scelta dell’orario di apertura dalle ore 6 e di chiusura entro le ore 3, in inverno, entro le 4 in estate. Anche le Associazioni ed i Circoli Privati osserveranno le stesse disposizioni. Gli stabilimenti balneari possono rimanere aperti anche fino alle 2 di notte, purché sia rispettata l’ordinanza demaniale. Nessuna novità per i ristoranti.
L’apertura per le sale da gioco è prevista dalle ore 10, la chiusura entro le ore 24 nel periodo invernale, entro l’una nel periodo estivo. Le sale da ballo possono aprire dalle ore 10 e chiudere entro le ore 2 nel periodo invernale, entro le 4 nel periodo estivo. L’orario di apertura e chiusura dell’esercizio deve essere resa nota al pubblico con l’apposizione di cartelli o di altri mezzi visibili dall’esterno, anche in caso di esercizio chiuso.
Eliminato l’obbligo di comunicare al Comune l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio e la giornata/e di chiusura settimanale, qualora vengano effettuate.
Regolamentate anche le attività artigianali che somministrano alimenti e/o vendono per asporto. Rosticcerie, pizzeria d’asporto, gelaterie, yogurterie, pasticcerie, gastronomie, friggitorie, kebab ed esercizi similari, non muniti di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono liberi di determinare l’orario di apertura e di chiusura purchè non si superino le 15 ore giornaliere. Apertura dalle ore 9 e chiusura entro le 24 in inverno, entro l’una in estate. In caso di altra attività autorizzata nei medesimi locali, il cui orario di esercizio è regolamentato da altre norme, si potrà applicare l’orario più estensivo.

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