Testamento biologico, in ”pillole” il ddl approvato dal senato

Redattore sociale 27/03/09

Roma – Via l’accanimento terapeutico, resta il divieto assoluto di sospendere alimentazione e idratazione artificiali. Il testo del ddl sul testamento biologico uscito dalle votazioni nell’aula del Senato non retrocede dai principi di fondo voluti dalla maggioranza e anzi fa un ulteriore regalo all’ala pro-life del Pdl eliminando tutte quelle norme che si riteneva potessero aprire la strada all’eutanasia.

Ecco in sintesi il testo votato dal Senato che ora passa all’esame della Camera.
DAT RACCOLTE IN REGISTRO. Nelle dichiarazioni anticipate di trattamento (dat) si potra’ esprimere il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura perdita della capacita’ di intendere e di volere. Si potra’ nominare un fiduciario che dovra’ confrontarsi con i medici. Le dat dureranno 5 anni, saranno redatte, da chi e’ maggiorenne, davanti al medico di base e raccolte in un archivio unico nazionale informatico presso il ministero della Salute.

DAT LIMITATE E NON VINCOLANTI. Saranno valide solo per i casi tipo Eluana. Le volonta’ scritte assumeranno rilievo solo per i pazienti in stato vegetativo. La valutazione dello stato clinico sara’ fatta da un collegio medico formato da un medico legale, un’anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Il collegio, ad eccezione del medico curante, sara’ nominato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Le dat non saranno vincolanti per il medico che decide in scienza e coscienza, sentito il fiduciario, e in applicazione del principio dell’inviolabita’ della vita e della tutela della salute.
Ecco gli altri contenuti del ddl sul testamento biologico approvato in prima lettura dal Senato.
NIENTE STOP NUTRIZIONE. Alimentazione e idratazione, in quanto sostegno vitale, non potranno diventare oggetto di dat e quindi non saranno sospese.

NO EUTANASIA: CARCERE PER CHI STACCA SPINA. La legge garantisce che il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci e non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni del paziente. Nel testo pero’ e’ sparito qualsiasi riferimento lessicale all’accanimento terapeutico. E’ vietata ogni forma di eutanasia e di assistenza o di aiuto al suicidio. I medici che contravverranno a queste disposizioni, ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale, commetteranno i reati di omicidio, omicidio del consenziente e istigazione al suicidio, rischiando il carcere. In pratica saranno sanzionabili penalmente tutti gli operatori sanitari che renderanno possibile il ‘distacco’ di un sondino o un respiratore.

CONSENSO INFORMATO E MINORI. Ogni trattamento sanitario e’ attivato previo consenso informato firmato dal paziente che in qualunque momento puo’ revocarlo. In caso di interdetto il consenso e’ sottoscritto dal tutore, in caso di inabilitato o di minore emancipato e’ sottoscritto congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. In caso di minore il consenso e’ espresso o rifiutato dai genitori o da chi ne ha la patria potesta’ ma solo dopo aver attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore.
Ecco cosa prevede ancora il ddl sul testamento biologico.
RUOLO DEL FIDUCIARIO E MEDICO. Il fiduciario, se nominato, e’ l’unico soggetto legalmente autorizzato a interagire con il medico con il quale valutera’ le migliori terapie per il soggetto in stato vegetativo. Vigilera’ anche affinche’ non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale, ovvero che nessuno attui tentativi di eutanasia attiva o passiva. Il medico non potra’ prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente. In caso di controversia tra medico e fiduciario decidera’ il collegio nominato dalla struttura sanitaria, il cui parere non sara’ comunque vincolante per il medico che non e’ tenuto a attuare prestazioni contrarie alla sue convinzioni di carattere scientifico e ideologico.

ASSISTENZA A DOMICILIO PER STATI VEGETATIVI. Le Regioni dovranno assicurare assistenza domiciliare per i malati in stato vegetativo permanente attenendosi alle linee guida indicate dal ministero della Salute.

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