No a ricongiungimento coppie gay

Il manifesto 19/03/09

CASSAZIONE

Le coppie omosessuali – formate da un italiano residente in Italia e un extracomunitario – non hanno alcun diritto al ricongiungimento familiare nemmeno in presenza di una attestazione di «coppia di fatto» rilasciata dal Paese di provenienza del partner straniero. Lo ha stabilito la Cassazione che ha respinto il ricorso del neozelandese Douglas W.M. e del livornese Roberto T., contro la decisione del Questore di Livorno di non convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio di Douglas in permesso di soggiorno per motivi familiari inerenti il suo legame con Roberto, certificato come «partner de facto» dalle autorità neozelandesi. Inizialmente, il Tribunale di Firenze aveva dichiarato illegittimo il decreto del questore ma poi la Corte d’Appello, nel 2005, lo aveva ratificato. La coppia aveva sostenuto che negare la conversione del permesso violava i diritti fondamentali della persona. I supremi giudici hanno replicato che la legge sull’immigrazione consente il ricongiungimento solo per il coniuge, i figli e i genitori a carico, esclusi i conviventi di sesso uguale o diverso, anche in presenza di un certificato di convivenza.

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